Le Società di Persone
Le società di persone sono tali poichè in esse prevale l’elemento soggettivo rispetto a quello patrimoniale. Cosa significa? Che questo tipo di società non acquistano mai la personalità giuridica, ma è sempre presente un certo grado di separazione patrimoniale tra il patrimonio della società e quello dei soci. Cioè: nelle società di persone (ad esclusione dei soci accomandanti di una società in accomandita semplice) i soci rispondono sempre illimitatamente e solidalmente per tutti i debiti che sono stati contratti nell’esercizio dell’attività. Detta in altri termini, è un pò come la responsabilità presente nella ditta individuale: i soci rispondono dei debiti con tutto il patrimonio personale, e non soltanto nei limiti del conferimento che hanno fatto, anche se questo tipo di responsabilità è sussidiaria. Ciò significa che i creditori della società possono rivalersi sul patrimonio dei soci solo dopo che il patrimonio della società si è rivelato insufficiente per saldare i debiti contratti dalla società.
Facciamo un esempio:
io e la mia amica Paola siamo soci di una Società in nome Collettivo (s.n.c.), e abbiamo aperto un negozio che vende telefoni cellulari, fax, centraline telefoniche e altro. Abbiamo conferito 20.000 euro di capitale ciascuno, per cui il capitale totale della società è di 40.000 euro. Io sono proprietrio della mia macchina (una Mercedes da 60.000 euro) mentre Paola è proprietaria della sua casa a Roma (che vale 300.000 euro). Nel normale svolgimento dell’attività, compriamo da alcuni fornitori i prodotti che poi rivendiamo. Un giorno decidiamo di comprare 250.000 euro di merce, per ottenere un forte sconto dai fornitori, ai quali diciamo che li paghiamo entro 150 giorni. Gli affari iniziano ad andare male: non vendiamo più i nostri prodotti ed entro pochissimo tempo siamo costretti a chiudere il negozio, senza avere pagato i fornitori perchè non abbiamo avuto i soldi. A questo punto dichiariamo fallimento, ma dobbiamo ancora pagare i fornitori, i quali cosa fanno? Si prendono il capitale conferito della società (40.000 euro), più la mia Mercedes (60.000 euro) , e in più agiscono sulla casa della mia amica fino a che non aggiungono altri 150.000 euro, di modo che il valore di quello che hanno preso non arriva a 250.000 euro, cioè il valore di quello che gli dovevamo dare per i prodotti che abbiamo comprato, e non pagato.
Quindi, anche per le società di persone vale il principio della responsabilità patrimoniale solidale dei soci: i soci ci rimettono il loro patrimonio fino a che non hanno pagato tutti i debiti che ha contratto la società.
Le società di persone sono indicate per imprese di ridotte dimensioni perchè non comportano eccessivi costi di costituzione e di gestione.
Gli amministratori delle società di persone redigono un rendiconto annuale, cioè un vero e proprio bilancio che tuttavia non è reso pubblico come invece è richiesto alle società di capitali.
La costitutzione avviene per atto pubblico in presenza di un notaio; non è richiesto un capitale sociale minimo per dare avvio l’attività.
La tassazione fa riferimento ai soci, cioè alla parte di reddito prodotto e proporzionale alla quota di capitale che i soci hanno conferito; le aliquote fiscali sono progressive; le società di persone possono scegliere la contabilità semplificata.
Le società di persone sono:
- 1) Società Semplice (Ss)
- 2) Società in nome collettivo (Snc)
- 3) Società in accomandita semplice (Sas)
ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DI PERSONE
Ed infine ecco gli adempimenti che devono essere compiuti per dare avvio ad una società di persone:
- 1.Predisposizione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo presso un notaio
- 2.Iscrizione (entro 30 giorni dalla costituzione ) presso il Registro delle Imprese e/o Repertorio Economico Amministrativo REA tenuto dalla CCIAA territorialmente competente
- 3.Richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA e del Codice Fiscale: entro 30 giorni dalla data di inizio attività con il modello da presentare presso l’Ufficio IVA dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente
- 4.Iscrizione all’Albo Artigiani: (solo per le imprese artigiane) entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio attività
- 5.Iscrizione al Registro Esercenti il Commercio REC: gli esercizi commerciali oltre ad essere iscritti presso il Registro delle Imprese devono essere iscritti anche presso il REC; per la somministrazione di cibi e bevande è richiesto prima dell’iscrizione al REC il superamento di un esame; l’iscrizine al REC può essere fatta presso la CCIAA
- 6.Autorizzazione igienico-sanitaria: questa autorizzazione è richiesta per tutte le attività che riguardano la somministrazione di cibi e bevande, produzione, preparazione e confezionamento di generi alimentari, quindi per attività quali alberghi, bar, ristoranti ed altri. La richiesta va presentata al Sindaco del Comune competente ed il rilascio dell’autorizzazione avviene solo dopo che vengono verificati i requisiti igienico-sanitari dei locali in cui si opera e delle attrezzature che vengono usate
- 7.Denuncia Inizio Attività: entro 30 giorni dalla data in cui si è emessa la prima fattura di vendita, va comunicato l’inizio attività al Registro delle Imprese presso la CCIAA
- 8.Denuncia di inizio attività al Comune: l’inizio dell’attività va comunicato anche al Comune di apertenenza mediante raccomandata
- 9.Autorizzazione per apporre una targa o un insegna: la richiesta va fatta al Comune territorialmente competente
- 10.Autorizzazione osservanza delle norme antiinquinamento: le attività che producono emissioni devono avere un’autorizzazione che certifica l’osservanza ed il rispetto dele norme antiinquinamento; l’autorizzazione viene rilasciata dalla ASL locale
- 11.Iscrizione all’INPS: da effettuarsi presso l’INPS competente alla gestione specifica
- 12.Iscrizione all’INAIL: questa iscrizione deve essere fatta almeno 5 giorni prima l’inizio dell’attività